1. Lo Stato, ai fini dell'adozione di misure urgenti di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del Trattato istitutivo della Comunità europea, promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dei beni e delle attività culturali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i comuni il cui territorio soddisfa i requisiti di cui al comma 1. Il decreto di cui al precedente periodo tiene conto altresì dei comuni allo scopo eventualmente individuati tramite apposito atto d'indirizzo adottato dalle competenti Commissioni parlamentari.
1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti ricadenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, è concesso, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, un contributo annuale, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti, entro il limite di importo di 10 euro per ogni albero di agrumi.
1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti ricadenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, è concesso, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, un contributo unico, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati, entro il limite di importo di 100 euro per ogni albero di agrumi.
2. Le spese di ripristino di funzionalità degli agrumeti abbandonati riguardano la manutenzione straordinaria dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: ristrutturazione di macere a secco, gradini e canali di irrigazione, acquisto e messa a dimora di piante obbligatoriamente dell'ecotipo presente sulle zone oggetto di intervento, acquisto e messa in opera di palo tutore e triangolo di copertura di legno di castagno, acquisto e messa in opera di pali di castagno per le impalcature di sostegno, acquisto di reti di copertura e di ogni materiale necessario allo scopo.
3. I contributi previsti dal presente articolo sono destinati alla copertura delle spese relative a un triennio a decorrere dall'inizio delle attività di ripristino.
1. Nel rispetto e in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 53, commi
a) ampliare le aree di produzione tutelata di qualità;
b) individuare interventi che consentano di migliorare la resa produttiva, anche mediante il miglioramento dei sistemi di irrigazione e di raccolta delle acque;
c) favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionato, in particolare per gli agrumeti abbandonati dei quali i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo non intendano proseguire o riavviare l'attività colturale.
2. In concorso con i comuni e con le comunità montane interessate, i consorzi di tutela effettuano un censimento delle aree terrazzate in stato di abbandono, allo scopo di valutare lo stato di dissesto idrogeologico e i costi di ripristino colturale.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3, devono essere eseguiti in conformità alla legislazione vigente in materia.
1. I contributi di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 sono concessi, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, entro il
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede:
a) quanto a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e a 7 milioni di euro per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
b) quanto a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.